2) Verifica della congruità delle spese richieste
Per la verifica della congruità delle spese richieste (massimale ammissibile per riproduttore richiesto) si fa riferimento alla più recente rilevazione ISMEA dei valori di mercato per i rimborsi animali disponibile alla data di presentazione della domanda sulla piazza pertinente all’acquisto che sarà effettuato (o piazza comparabile se non presente). Poiché i listini ISMEA fanno generalmente riferimento ad un valore minimo ed a uno massimo, la ditta richiedente può individuare come più pertinente al proprio caso un valore ricompreso in quell’intervallo. Nei casi in cui, per la tipologia di riproduttori richiesti, non siano presenti rilevazioni ISMEA, in analogia alle disposizioni attuative di altri strumenti di finanziamento, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa, riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo riproduttore da parte di soggetti che si trovino tra di loro o con i soggetti singoli o associati che presentano la richiesta, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Laddove non fosse possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro (p. es. nel caso di riproduttori appartenenti a talune razze in via di estinzione), deve essere presentata anche una relazione che illustri i motivi di unicità del preventivo proposto.
3) Contributo massimo e numero massimo di domande per azienda
Per ogni soggetto beneficiario non potrà essere corrisposto un contributo che comporti il superamento del limite vigente (art. 3 del Reg. UE n. 1408/2013) per gli aiuti in regime de minimis ed in ogni caso, al fine di assicurare il più ampio accesso possibile ai benefici del Programma, ciascuna azienda non potrà presentare più di una richiesta per anno solare. Nel caso in cui un soggetto presenti più domande nell’anno solare, sarà presa in considerazione solamente la prima pervenuta (salvo diversa esplicita rinuncia alle successive da parte della ditta richiedente, inoltrata prima della conclusione della fase di ammissibilità - ricezione della comunicazione inerente all’esito della domanda) e le successive saranno escluse.
4) Condizioni di ammissibilità
Il contributo non può essere concesso nel caso in cui l’acquisto di animali non sia finalizzato al miglioramento genetico o si configuri come un semplice trasferimento di capi senza che ciò determini un reale valore aggiunto alla genetica aziendale. Non è ammesso, per esempio, l’acquisto di tori selezionati da carne semplicemente per ottenere vitelli meticci più performanti per l’ingrasso.
5) Provenienza dei riproduttori
Per quanto riguarda gli obiettivi 2, 3, 4, 5 e 6 del Programma i riproduttori potranno essere acquistati presso i Centri Genetici di ciascuna razza in occasione delle aste periodiche oppure, alternativamente, presso allevamenti iscritti ai rispettivi Registri Anagrafici o Libri Genealogici.
Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della regione Lazio (www.regione.lazio.it) nella sezione dedicata alla Produzione Animale http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=newsDettaglio&id=1305
